Origine doganale, confezione completa, 100% Made in Italy e sanzioni: cosa dicono le norme e quali regole sentite dire non esistono.
Sull'etichetta "Made in Italy" circolano molte regole sentite dire: "basta fare un terzo del lavoro in Italia", "servono due lavorazioni su tre", "se il tessuto è italiano il capo è italiano". Nessuna di queste frasi si trova nelle norme. Per un marchio che produce abbigliamento, sapere cosa dicono davvero le leggi è il modo più semplice per scrivere un'etichetta vera e non correre rischi.
In questo articolo mettiamo in fila le regole, con i link ai testi ufficiali su EUR-Lex, Normattiva e Gazzetta Ufficiale.
L'origine di una merce si stabilisce con il Codice doganale dell'Unione, il Regolamento (UE) 952/2013. L'articolo 60 dice due cose:
È la regola che vale per tutte le merci. Per alcune categorie, però, l'Unione europea ha scritto regole più precise, e l'abbigliamento è tra queste.
Il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, all'articolo 32 e nell'allegato 22-01, indica per ogni categoria quale lavorazione decide l'origine. Per l'abbigliamento contano due capitoli della nomenclatura doganale:
Cosa vuol dire "confezione completa"? Lo spiega la nota introduttiva dello stesso allegato: sono tutte le operazioni che vengono dopo il taglio del tessuto (o dopo la lavorazione a maglia in forma). Il fatto che manchi qualche rifinitura non rende la confezione incompleta.
In pratica: per una giacca, conta dove viene confezionata, non dove è stato tessuto il tessuto o dove è stato disegnato il modello. È per questo che un tessuto italiano, da solo, non rende italiano il capo.
Il collegamento con l'etichetta lo fa la legge italiana: la legge 350/2003, articolo 4, comma 49 definisce falsa la scritta "made in Italy" su prodotti «non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine».
Nelle norme che abbiamo consultato non esiste nessuna regola che dica "basta un terzo del lavoro in Italia" o "bastano due lavorazioni su tre". Da dove viene allora l'idea?
L'unica regola sulle "due fasi" è nella legge 55/2010, detta Reguzzoni-Versace. Diceva che un capo poteva essere "Made in Italy" se le lavorazioni erano avvenute prevalentemente in Italia, se almeno due fasi su quattro (filatura, tessitura, nobilitazione e confezione) erano state fatte in Italia e se per le altre fasi era verificabile la tracciabilità. Quindi: due su quattro, non due su tre, e non bastava.
Ma la legge rinviava a un decreto di attuazione, da adottare dopo la notifica alla Commissione europea. Una direttiva della Presidenza del Consiglio del 30 settembre 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha chiarito che quelle regole sarebbero diventate applicabili solo dopo l'adozione del decreto e che fino ad allora si applicano le norme del codice doganale. Non abbiamo trovato fonti ufficiali che attestino l'adozione di quel decreto. La legge è ancora pubblicata su Normattiva, senza modifiche, ma oggi la regola da seguire per l'origine dei capi resta quella doganale descritta sopra.
La scritta "Made in Italy" dice che il prodotto è di origine italiana secondo le regole europee sull'origine: per un capo, di solito, che la confezione completa è avvenuta in Italia.
Le diciture "100% made in Italy", "100% Italia" o "tutto italiano", in qualunque lingua, sono regolate dall'articolo 16 del decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009. Si possono usare solo per un prodotto già classificabile come made in Italy per il quale disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente in Italia. Basta una fase fatta all'estero, anche solo il disegno, e "100%" non si può scrivere.
Le norme distinguono più casi.
Un'ultima nota: il regolamento europeo sulle etichette tessili, il Regolamento (UE) 1007/2011, riguarda la composizione delle fibre, non il paese di origine. Sono due etichette diverse, con regole diverse.
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Articolo informativo, non consulenza legale. Testi normativi consultati l'11 ottobre 2026: per un caso concreto rivolgetevi a un professionista.
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