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MADE IN ITALY

Made in Italy nella moda: cosa significa davvero, regole e miti

Origine doganale, confezione completa, 100% Made in Italy e sanzioni: cosa dicono le norme e quali regole sentite dire non esistono.

2026-10-11·7 min
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Sull'etichetta "Made in Italy" circolano molte regole sentite dire: "basta fare un terzo del lavoro in Italia", "servono due lavorazioni su tre", "se il tessuto è italiano il capo è italiano". Nessuna di queste frasi si trova nelle norme. Per un marchio che produce abbigliamento, sapere cosa dicono davvero le leggi è il modo più semplice per scrivere un'etichetta vera e non correre rischi.

In questo articolo mettiamo in fila le regole, con i link ai testi ufficiali su EUR-Lex, Normattiva e Gazzetta Ufficiale.

01

La regola di base: dove avviene l'ultima trasformazione sostanziale

L'origine di una merce si stabilisce con il Codice doganale dell'Unione, il Regolamento (UE) 952/2013. L'articolo 60 dice due cose:

  • se un prodotto è interamente ottenuto in un solo paese, è originario di quel paese;
  • se alla produzione contribuiscono due o più paesi, il prodotto è originario del paese in cui ha subito «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata», fatta in un'impresa attrezzata, che si è conclusa con un prodotto nuovo o ha rappresentato una fase importante della fabbricazione.

È la regola che vale per tutte le merci. Per alcune categorie, però, l'Unione europea ha scritto regole più precise, e l'abbigliamento è tra queste.

02

Per i capi d'abbigliamento: la "confezione completa"

Il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, all'articolo 32 e nell'allegato 22-01, indica per ogni categoria quale lavorazione decide l'origine. Per l'abbigliamento contano due capitoli della nomenclatura doganale:

  • capitolo 62, capi non a maglia (camicie, giacche, pantaloni, abiti): per i capi finiti la regola è la confezione completa;
  • capitolo 61, capi a maglia: per i capi ottenuti cucendo o assemblando due o più pezzi di maglia, tagliati o lavorati direttamente in forma, la regola è ancora la confezione completa; per gli altri capi a maglia conta la fabbricazione a partire dai filati.

Cosa vuol dire "confezione completa"? Lo spiega la nota introduttiva dello stesso allegato: sono tutte le operazioni che vengono dopo il taglio del tessuto (o dopo la lavorazione a maglia in forma). Il fatto che manchi qualche rifinitura non rende la confezione incompleta.

In pratica: per una giacca, conta dove viene confezionata, non dove è stato tessuto il tessuto o dove è stato disegnato il modello. È per questo che un tessuto italiano, da solo, non rende italiano il capo.

Il collegamento con l'etichetta lo fa la legge italiana: la legge 350/2003, articolo 4, comma 49 definisce falsa la scritta "made in Italy" su prodotti «non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine».

03

Il mito di "un terzo" e di "due lavorazioni su tre"

Nelle norme che abbiamo consultato non esiste nessuna regola che dica "basta un terzo del lavoro in Italia" o "bastano due lavorazioni su tre". Da dove viene allora l'idea?

L'unica regola sulle "due fasi" è nella legge 55/2010, detta Reguzzoni-Versace. Diceva che un capo poteva essere "Made in Italy" se le lavorazioni erano avvenute prevalentemente in Italia, se almeno due fasi su quattro (filatura, tessitura, nobilitazione e confezione) erano state fatte in Italia e se per le altre fasi era verificabile la tracciabilità. Quindi: due su quattro, non due su tre, e non bastava.

Ma la legge rinviava a un decreto di attuazione, da adottare dopo la notifica alla Commissione europea. Una direttiva della Presidenza del Consiglio del 30 settembre 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha chiarito che quelle regole sarebbero diventate applicabili solo dopo l'adozione del decreto e che fino ad allora si applicano le norme del codice doganale. Non abbiamo trovato fonti ufficiali che attestino l'adozione di quel decreto. La legge è ancora pubblicata su Normattiva, senza modifiche, ma oggi la regola da seguire per l'origine dei capi resta quella doganale descritta sopra.

04

"Made in Italy" e "100% Made in Italy" non sono la stessa cosa

La scritta "Made in Italy" dice che il prodotto è di origine italiana secondo le regole europee sull'origine: per un capo, di solito, che la confezione completa è avvenuta in Italia.

Le diciture "100% made in Italy", "100% Italia" o "tutto italiano", in qualunque lingua, sono regolate dall'articolo 16 del decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009. Si possono usare solo per un prodotto già classificabile come made in Italy per il quale disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente in Italia. Basta una fase fatta all'estero, anche solo il disegno, e "100%" non si può scrivere.

05

Cosa rischia chi etichetta male

Le norme distinguono più casi.

  • Indicazione falsa o fallace. La legge 350/2003 chiama falsa la scritta "made in Italy" su un prodotto non originario dell'Italia, e fallace l'uso di segni o figure che possono far credere al consumatore che il prodotto sia italiano, anche quando l'origine estera è indicata. È un reato, punito secondo l'articolo 517 del codice penale: reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro.
  • Uso improprio di "100% made in Italy". L'articolo 16 del decreto-legge 135/2009 prevede le pene dell'articolo 517 del codice penale aumentate di un terzo.
  • Marchio usato in modo ingannevole. Il comma 49-bis della legge 350/2003 punisce con una sanzione amministrativa da 10.000 a 250.000 euro chi usa un marchio in modo da far credere che il prodotto sia di origine italiana, senza indicare in modo chiaro l'origine estera.
  • Confisca. Il comma 49-ter prevede la confisca della merce, salvo che le indicazioni vengano corrette.

Un'ultima nota: il regolamento europeo sulle etichette tessili, il Regolamento (UE) 1007/2011, riguarda la composizione delle fibre, non il paese di origine. Sono due etichette diverse, con regole diverse.

06

Dallo sviluppo del capo al mercato

LUX LAB guida l'intera filiera, dallo sviluppo del capo alla produzione fino al collocamento del prodotto sul mercato, lavorando con laboratori in Italia e nel mondo. Quando il progetto lo richiede, il Made in Italy è la nostra eccellenza: lo produciamo nel distretto di Prato, secondo le regole spiegate in questo articolo. Scrivici a privatelabel@luxlab.it.

Per i servizi di produzione con il vostro marchio vedete la pagina private label; sul valore del Made in Italy nel lusso ne parliamo anche in Made in Italy: l'eccellenza che conquista il mondo del lusso.

Fonti

Domande frequenti

Basta fare un terzo del lavoro in Italia per scrivere Made in Italy?
No. Nelle norme non esiste una regola del genere. Per i capi d'abbigliamento l'origine si stabilisce con le regole doganali europee: per i capi finiti conta il paese della confezione completa, cioè di tutte le operazioni dopo il taglio del tessuto.
Che differenza c'è tra Made in Italy e 100% Made in Italy?
Made in Italy indica l'origine italiana secondo le regole europee sull'origine. 100% made in Italy, 100% Italia o tutto italiano si possono scrivere solo se disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono avvenuti esclusivamente in Italia, come prevede l'articolo 16 del decreto-legge 135/2009.
Un capo con tessuto italiano ma confezionato all'estero è Made in Italy?
Per i capi finiti del capitolo 62 la regola doganale è la confezione completa: se la confezione avviene all'estero, l'origine non è italiana, anche se il tessuto lo è.
La legge Reguzzoni-Versace è in vigore?
La legge 55/2010 è ancora pubblicata, senza modifiche, ma una direttiva della Presidenza del Consiglio del 2010 ha chiarito che sarebbe diventata applicabile solo dopo un decreto di attuazione, e che fino ad allora valgono le regole doganali. Non abbiamo trovato fonti ufficiali che attestino l'adozione di quel decreto.
Cosa rischia chi scrive Made in Italy senza averne diritto?
L'indicazione falsa o fallace è un reato punito secondo l'articolo 517 del codice penale, con reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro; per l'abuso di 100% made in Italy le pene sono aumentate di un terzo. L'uso ingannevole di un marchio senza indicare l'origine estera prevede una sanzione amministrativa da 10.000 a 250.000 euro, oltre alla confisca della merce.

Articolo informativo, non consulenza legale. Testi normativi consultati l'11 ottobre 2026: per un caso concreto rivolgetevi a un professionista.

Questo articolo è disponibile anche in inglese. Read this article in English ›

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